Art. 7 · Clausola di salvaguardia
Capo II

Art. 7

7 / 7

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 23 ago 2006
1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Parisi, Ministro della difesa Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-07;243#art-7