Art. 5 · Raccolta e conservazione dei documenti
Capo I

Art. 5

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Raccolta e conservazione dei documenti

In vigore dal 2 set 2006
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale. 2. In particolare gli istituti sono tenuti a: a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie; b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi; c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità; d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi; e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza secondo le modalità di cui all'. 3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-5