Capo VII
Art. 40
40 / 46Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica
In vigore dal 2 set 2006
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all' della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-40