Art. 4 · Archivi delle produzioni editoriali regionali
Capo I

Art. 4

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Archivi delle produzioni editoriali regionali

In vigore dal 2 set 2006
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all', provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario. 3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata. 4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonché le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata. 5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell', comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela. 6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.
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