Capo VII
Art. 38
38 / 46Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica
In vigore dal 2 set 2006
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-38