Art. 38 · Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica
Capo VII

Art. 38

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Accessibilità dei documenti diffusi tramite rete informatica

In vigore dal 2 set 2006
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi. 2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-38