Capo VI
Art. 32
32 / 46Soggetti obbligati e istituti depositari
In vigore dal 2 set 2006
1. I documenti di cui all', comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all', comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico è consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica è consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalità di cui all', comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente è consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalità stabilite dall'.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-32