Art. 31 · Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Capo V

Art. 31

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Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

In vigore dal 2 set 2006
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature è stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalità di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-31