Art. 29 · Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
Capo V

Art. 29

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Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici

In vigore dal 2 set 2006
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi: a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche; b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film; c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le sceneggiature di cui all', comma 1, lettera p), della legge; d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema; e) per i documenti di cui all', comma 1, lettera p), relativi a film non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-29