Art. 28 · Modalità di consegna
Capo V

Art. 28

28 / 46

Modalità di consegna

In vigore dal 2 set 2006
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all', comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalità stabilite dall'. 2. Per le finalità indicate dall', comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all', comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-28