Art. 27 · Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari
Capo V

Art. 27

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Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari

In vigore dal 2 set 2006
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all', comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-27