Art. 26 · Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
Capo V

Art. 26

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Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari

In vigore dal 2 set 2006
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all', lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell' del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film. 2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all', comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004. 3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro. 4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all', comma 1, lettera f), numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'.
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