Capo IV
Art. 24
24 / 46Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici
In vigore dal 2 set 2006
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all', comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, nonché il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all', comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonché gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
È altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-24