Art. 23 · Esonero parziale
Capo IV

Art. 23

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Esonero parziale

In vigore dal 2 set 2006
1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per: a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro; b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni; c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito, o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i documenti devono essere depositati. 2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-23