Art. 22 · Esonero totale
Capo IV

Art. 22

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Esonero totale

In vigore dal 2 set 2006
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti: a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi; b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie; c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista già depositati; d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-22