Capo III
Art. 17
17 / 46Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
In vigore dal 2 set 2006
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall', escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-17