Art. 13 · Altre fattispecie di deposito
Capo II

Art. 13

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Altre fattispecie di deposito

In vigore dal 2 set 2006
1. Ai fini del deposito di cui all' della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all', comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell' della legge. 2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle forme dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell' della legge. 3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-13