Capo II
Art. 11
11 / 46Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
In vigore dal 2 set 2006
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, al fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all' della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-11