Art. 10 · Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
Capo II

Art. 10

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Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati

In vigore dal 2 set 2006
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi: a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito; b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia; c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore. 2. Sui documenti è altresì apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106». 3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalità di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-10