Capo I
Art. 1
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In vigore dal 2 set 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:
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Oggetto
1. I documenti indicati negli della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-1