Art. 5 · Ambito di applicazione e durata
Titolo II

Art. 5

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Ambito di applicazione e durata

In vigore dal 13 lug 2006
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220#art-5