Titolo I
Art. 2
2 / 15Definizioni
In vigore dal 28 lug 2006
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «gente di mare»: il personale marittimo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione;
b) «armatore»: la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione;
c) «servizi di collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di cui all', comma 1, nel prosieguo denominati «uffici di collocamento della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere g) e h);
d) «anagrafe della gente di mare»: l'elenco dei lavoratori marittimi con cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
e) «scheda professionale»: documento che contiene i dati anagrafici e professionali del personale marittimo di cui alla lettera a);
f) «borsa del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo;
g) «enti bilaterali del lavoro marittimo»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro marittimo attraverso: l'intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la gestione delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento;
h) «comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare»: Comitato istituito ai sensi dell';
i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all' del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di intermediazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231#art-2