Art. 4 · Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

Art. 4

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Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

In vigore dal 2 giu 2006
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-12;184#art-4