Art. 2 · Ripartizione percentuale dei fondi
Capo I

Art. 2

2 / 8

Ripartizione percentuale dei fondi

In vigore dal 1 gen 2019
1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall', comma 2-ter della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità: a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima e per vie d'acqua navigabili interne in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale; b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a). 2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessità di rimodulazione degli interventi per le finalità di cui all', comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilità di cumulo con interventi regionali. 3. La possibilità di cumulo di cui al comma 2 è, comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-11;205#art-2