Art. 7 · Il Direttore generale

Art. 7

7 / 13

Il Direttore generale

In vigore dal 23 giu 2006
1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile. 2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. 5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-7