Art. 6 · Il collegio dei revisori

Art. 6

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Il collegio dei revisori

In vigore dal 23 giu 2006
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
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