Art. 5
5 / 13Il consiglio di amministrazione
In vigore dal 23 giu 2006
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.
2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'.
3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-5