Art. 4
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In vigore dal 23 giu 2006
1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
a) liti attive e passive;
b) accettazione di lasciti e donazioni;
c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all', commi 2 e 3, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.
4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-4