Capo XVI
Art. 82
Abrogato82 / 82Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 49
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-21;167#art-82