Titolo II
Art. 7
7 / 25Congedi parentali
In vigore dal 4 apr 2006
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli , commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-7