Art. 23 · Procedure di soluzione delle controversie
Titolo IV

Art. 23

23 / 25

Procedure di soluzione delle controversie

In vigore dal 4 apr 2006
1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare. 2. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione è presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione. 3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell', comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa. 4. Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede può formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del presente decreto, incluso il profilo delle pari opportunità alla luce dei principi e delle norme generali in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-23