Art. 22 · Effetti del nuovo trattamento economico
Titolo III

Art. 22

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Effetti del nuovo trattamento economico

In vigore dal 4 apr 2006
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-22