Art. 18 · Retribuzione individuale di anzianità
Titolo III

Art. 18

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Retribuzione individuale di anzianità

In vigore dal 4 apr 2006
1. Restano ferme le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-18