Art. 17 · Indennità integrativa speciale
Titolo III

Art. 17

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Indennità integrativa speciale

In vigore dal 4 apr 2006
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-17