Art. 70 · Scritture contabili
Titolo X

Art. 70

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Scritture contabili

In vigore dal 31 dic 2005
1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'azienda speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-70