Titolo VIII
Art. 60
60 / 77Programmazione dei lavori
In vigore dal 31 dic 2005
1. La programmazione triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, concernente gli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati dalla giunta camerale con apposita deliberazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, contenente l'individuazione degli interventi ed il costo previsto per le varie opere, con separata evidenziazione dei costi di progettazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è inserita nei documenti di programmazione del consiglio camerale, in sede di approvazione del preventivo di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-60