Titolo VII
Art. 52
52 / 77Trattativa privata
In vigore dal 31 dic 2005
1. La procedura della trattativa privata è consentita nell'ambito della disciplina generale vigente:
a) nel caso in cui l'asta o la licitazione è andata deserta;
b) nel caso di acquisto di beni, prestazione di servizi che una sola impresa può eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture e dei servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di gare per licitazione;
d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati nei contratti originari e che sono resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione delle medesime forniture, a condizione che siano affidati alla stessa impresa contraente e che non possano essere separati dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, sono strettamente necessari per il completamento delle originarie forniture e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
e) nel caso di affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, in quanto il ricorso ad altri fornitori comporterebbe l'acquisto di prodotti differenti il cui impiego o la cui manutenzione creerebbe incompatibilità tecniche o difficoltà;
f) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
g) per l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi specialistici o di studio a società, organismi e strutture del sistema camerale.
2. Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata è preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a più imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa è valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
3. Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa è preceduta dal parere sulla congruità della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-52