Art. 51 · Appalto-concorso
Titolo VII

Art. 51

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Appalto-concorso

In vigore dal 31 dic 2005
1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si ritiene conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di una particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle forniture dei beni e dei servizi. 2. Le persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto. 3. Successivamente all'acquisizione delle offerte, è nominata dal segretario generale un'apposita commissione che, in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, formula la proposta di aggiudicazione. 4. Se nessuno dei progetti presentati risulta rispondente alle esigenze dell'ente camerale non si dà luogo alla aggiudicazione; la commissione può proporre di indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni. 5. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento del segretario generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-51