Art. 5 · Relazione previsionale e programmatica
Titolo II

Art. 5

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Relazione previsionale e programmatica

In vigore dal 31 dic 2005
1. La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui all' ed è approvata dal consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-5