Art. 39 · Gestione patrimoniale
Titolo VI

Art. 39

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Gestione patrimoniale

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il patrimonio della camera di commercio si distingue in beni materiali e immateriali. 2. I beni immobili sono inventariati con le seguenti indicazioni: a) numero d'inventario; b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati; c) estremi catastali: partita catastale, classificazione, rendita catastale; d) titoli di acquisizione; e) valore iniziale e successive variazioni; f) servitù, pesi, oneri, di cui siano gravati; g) gli eventuali redditi. 3. Gli altri beni materiali sono inventariati con le seguenti indicazioni: a) numero d'inventario; b) denominazione secondo la natura e la specie, quantità o numero; c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della fattura di pagamento, ovvero valore; d) locale di ubicazione. 4. I beni immateriali sono inventariati in apposita sezione con le seguenti indicazioni: a) numero d'inventario; b) descrizione delle specifiche tecniche; c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della fattura di pagamento, ovvero valore. 5. Per i programmi e le licenze d'uso occorre indicare le attrezzature sulle quali gli stessi sono installati. 6. I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto patrimoniale spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati in apposite sezioni. 7. I beni di classificazione omogenea e di identico valore possono essere inventariati atti un'unica annotazione. 8. Il materiale bibliografico è contenuto in apposito registro sezionale a cura dell'ufficio biblioteca. 9. Per ogni locale della camera di commercio è redatta una scheda, firmata dal provveditore o suo sostituto e dall'assegnatario, contenente il numero distintivo del locale e l'elenco dei beni con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di inventario, ed essa è conservata presso il provveditorato e aggiornata a seguito di ogni spostamento. 10. I beni che si trovano in ambienti di uso comune sono presi in consegna direttamente dal provveditorato. 11. Gli assegnatari dei beni hanno l'obbligo di informare tempestivamente il provveditorato di ogni scomparsa, distruzione o manomissione dei beni di cui sono assegnatari. 12. Il provveditorato ogni dieci anni provvede di norma alla ricognizione dei beni. 13. In occasione della alienazione o permuta dei beni, la cancellazione dall'inventario dei medesimi è disposta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, su proposta del provveditore e, della stessa, deve essere fatta apposita annotazione nella nota integrativa di cui all'. 14. In caso di mancata vendita, i beni possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità, ovvero avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non a norma. 15. I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l'incendio e la responsabilità civile verso terzi; i beni mobili, ivi comprese le liquidità, nel loro valore complessivo sono assicurati contro i rischi di incendio e di furto. 16. Il provveditore può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro. 17. I beni immobili di proprietà, eventualmente destinati ad alloggio di specifiche, figure professionali per soddisfare esigenze di funzionalità dell'ente camerale, sono concessi in uso a titolo oneroso; il canone per l'uso è calcolato su base annua applicando, al valore catastale dell'immobile, il tasso vigente al 31 dicembre dell'anno precedente, sul deposito fruttifero nella tesoreria unica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-39