Art. 25 · Determinazione del risultato economico dell'esercizio
Titolo III

Art. 25

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Determinazione del risultato economico dell'esercizio

In vigore dal 31 dic 2005
1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri: a) le quote di ammortamento relative ai beni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'; b) la quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'esercizio; c) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi; d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'; e) le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio; f) i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera di bilancio; g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente di reddito da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-25