Capo II
Art. 16
16 / 77Ordinazione e pagamento delle spese
In vigore dal 31 dic 2005
1. L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o da rispettivi delegati, all'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, di seguito denominato: «istituto cassiere».
2. L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione.
3. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
b) codice fiscale del creditore;
c) causale;
d) importo in cifre e in lettere;
e) modalità di estinzione del titolo;
f) data di emissione;
g) eventuale data di scadenza.
4. I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali, ovvero con quelli pervenuti direttamente alla camera di commercio.
5. I mandati di pagamento sono estinti, su richiesta espressa del creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale, la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al titolo;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere;
c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;
d) bonifico bancario.
6. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione e la sottoscrizione dell'istituto cassiere.
7. Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente.
8. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'ente per l'annullamento.
9. È consentito, altresì, al presidente o ad un suo delegato, al segretario generale ed ai dirigenti l'utilizzo delle carte di credito ai sensi dell', commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-16