Art. 6 · Risoluzione e recesso della locazione
Capo II

Art. 6

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Risoluzione e recesso della locazione

In vigore dal 17 feb 2006
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere: a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio; b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile. 4. L'Agenzia del demanio può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.
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