Capo IV
Art. 26
26 / 29Presentazione delle domande
In vigore dal 17 feb 2006
1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta la domanda di cui all', corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico è un istituto religioso o una società di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso può essere iscritto in calce alla domanda medesima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-26