Art. 21 · Istruttoria del procedimento
Capo III

Art. 21

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Istruttoria del procedimento

In vigore dal 17 feb 2006
1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformità dell'utilizzo proposto con le finalità di cui all'. 2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruità del progetto e della sua effettiva fattibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-21