Art. 8 · Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
Capo II

Art. 8

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Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

In vigore dal 5 lug 2024
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. 2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo può essere modificato con il decreto del Ministro di cui all', comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli. 3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. 4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell', comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-8