Art. 6 · Crediti formativi accademici
Capo II

Art. 6

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Crediti formativi accademici

In vigore dal 5 lug 2024
1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 2-bis. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale è convenzionalmente fissata in trentasei crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascun corso la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all', comma 2, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o istituti tecnici superiori o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso. 6. Nei regolamenti dei corsi possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina. 8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-6