Capo III
Art. 14
16 / 16Abrogazione di norme
In vigore dal 5 lug 2024
1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all', cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-14