Art. 8 · Navi in legno
Capo II

Art. 8

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Navi in legno

In vigore dal 30 lug 2005
1. Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-8