Capo I
Art. 5
5 / 38Vigilanza
In vigore dal 30 lug 2005
1. L'Autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave, stabilendo le relative modalità tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
2. La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dell'autorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-5