Capo I
Art. 4
4 / 38Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo
In vigore dal 30 lug 2005
Istruzioni per l'equipaggio e documentazione
da tenere a bordo
1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell' del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-4